Tribunale di Lagonegro, 1° ottobre 2026: il mutuo che prevede erogazioni future, documentate solo da contabili, non è da solo titolo esecutivo.
Mutuo a stati di avanzamento lavori senza atto di erogazione: per il Tribunale di Lagonegro non è titolo esecutivo
Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, sentenza 1° ottobre 2026 – opposizione all’esecuzione ex artt. 615, secondo comma, e 616 c.p.c. Sentenza di primo grado. Testo integrale in versione anonimizzata in fondo alla pagina.
Un contratto di mutuo stipulato davanti al notaio, che non documenta l’erogazione delle somme ma si limita a programmare erogazioni future, non costituisce da solo titolo esecutivo, anche se le somme sono state in seguito versate e risultano da contabili bancarie. Lo ha stabilito il Tribunale di Lagonegro con la sentenza del 1° ottobre 2026, che applica i principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del marzo 2025 e ne delimita il campo di applicazione.
Il caso
Nel 2006 una banca concede un mutuo agrario di 95.000 euro per opere di miglioramento. Il contratto prevede che la somma “sarà somministrata” in più tranche: un’anticipazione di 45.000 euro dopo il consolidamento delle garanzie, acconti legati agli stati di avanzamento dei lavori e un saldo dopo il collaudo, da accompagnare con un atto di riconoscimento del debito e di quietanza finale. In giudizio risultano documentate due erogazioni, per 45.000 e 22.000 euro lordi, attestate da contabili bancarie. Nel dicembre 2010 la banca notifica il precetto e nel 2011 inizia l’esecuzione immobiliare, poi proseguita dalla società di cartolarizzazione cessionaria del credito.
Il debitore propone opposizione all’esecuzione. La sospensione viene negata dal giudice dell’esecuzione nel luglio 2023 e il reclamo viene respinto dal Collegio nell’ottobre 2023, che però riserva al giudizio di merito ogni ulteriore valutazione.
La decisione
Nel merito il Tribunale accoglie l’opposizione per quanto di ragione e dichiara l’insussistenza del diritto della società creditrice di procedere esecutivamente sulla base del contratto del 2006. Il punto centrale della motivazione è il seguente:
“L’esecutività non deriva, tuttavia, dalla sola forma pubblica del documento. È necessario che dall’atto risulti un’obbligazione restitutoria attuale, determinata o determinabile mediante elementi intrinseci al titolo, senza necessità di accertare fatti costitutivi successivi attraverso documenti privi della forma richiesta dalla legge.”
Quanto alle contabili prodotte dalla creditrice, il giudice osserva che esse provano l’erogazione di parte del finanziamento e l’esistenza del rapporto obbligatorio, ma:
“non integrano, tuttavia, l’originario contratto nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. e non consentono di individuare, sulla base del solo titolo azionato, l’esatto ammontare del capitale somministrato, il momento di insorgenza delle singole obbligazioni restitutorie e il conseguente saldo esigibile.”
Il rapporto con le Sezioni Unite n. 5841 e n. 5968 del 2025
Con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, richiamata dal Tribunale, le Sezioni Unite hanno affermato che il mutuo è titolo esecutivo quando la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche con una mera operazione contabile, e questi abbia assunto un’obbligazione di restituzione “univoca, espressa e incondizionata”, senza necessità di un successivo atto pubblico che attesti lo svincolo. Con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 hanno riconosciuto l’idoneità dell’accredito in conto corrente a porre la somma nella disponibilità giuridica del mutuatario.
Secondo il Tribunale di Lagonegro, la fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite riguardava una somma già erogata e poi vincolata presso la banca. Nel caso deciso, invece, nessuna somma risultava erogata alla data dell’atto notarile. Per questo, conclude il giudice, le Sezioni Unite “Non hanno, invece, affermato che un atto notarile contenente l’impegno a future erogazioni divenga titolo esecutivo in forza di somministrazioni documentate esclusivamente da successive contabili bancarie.”
Perché è importante
La decisione riguarda i finanziamenti con erogazione differita o a stati di avanzamento lavori, frequenti nei mutui agrari, per costruzione e per ristrutturazione. In presenza di un precetto fondato su un contratto di questo tipo, è utile verificare come siano state documentate le erogazioni: con atti di erogazione e quietanza nelle forme dell’art. 474 c.p.c., oppure soltanto con contabili bancarie.
Il ruolo di SOS Utenti APS
La vicenda è stata seguita da SOS Utenti APS. Il mutuatario è stato assistito dagli avvocati Savino Genovese Presidente dell’associazione SOS UTENTI APS e dalla Collega Avv. Sabrina Amati, facente parte del team dei legali dell’associazione, in tutte le fasi del giudizio.
